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Oggetto: Part/time operai, Decorrenza 1°Gennaio 2011 - Rispetto delle percentuali contrattuali ai fini del DURC

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia del 23 agosto e del 3 settembre 2010 ed, in particolare, alle circolari del 30 settembre 2010 e del 20 gennaio 2011 per ricordare alle imprese iscritte quanto segue.

Dal 1° gennaio 2011 è diventata operativa la delibera della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.) in base alla quale le Casse Edili considereranno elementi di irregolarità, ai fini del rilascio del DURC, il superamento, da parte dell’impresa, delle percentuali massime di utilizzo dei contratti a tempo parziale, stipulati con il personale operaio, considerando le assunzioni effettuate, con tale fattispecie contrattuale, a decorrere dalla predetta data del 01/01/2011.

A tale riguardo andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l’impresa a prescindere dalla data della loro attivazione.
Pertanto, in caso di superamento dei predetti limiti contrattuali, i rapporti di lavoro a tempo parziale attivati con gli operai prima della predetta data saranno considerati comunque validi mentre per quelli costituiti successivamente la Cassa Edile richiederà all’impresa una integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti secondo le procedure riportate nella nostra comunicazione del 20 gennaio 2011 e che, qui di seguito, si
ritiene opportuno ricordare.
In termini operativi, quanto sopra evidenziato sta a significare che le nuove assunzioni di operai a tempo parziale effettuate a partire dal 1 gennaio 2011 si andranno a sommare agli operai in servizio, con contratto di lavoro a tempo parziale a tutto il 31/12/2010 e, in caso di mancata comprovata presenza di esimenti, laddove il/i nuovo/i contratti dovessero eccedere le percentuali contrattuali, l’impresa si troverà in una situazione di irregolarità.
Ricordiamo che le istruzioni operative sono state allegate alla nostra circolare del 20 gennaio 2011, cui si rimanda per gli approfondimenti in materia.
Rammentiamo che il conteggio degli operai a part/time, per verificare il rispetto delle percentuali consentite dai C.C.N.L. di settore, deve essere verificato, per ciascun mese, rapportando tali contratti al totale dei lavoratori in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato (tra questi gli stessi part/time purchè a tempo indeterminato) su tutto il territorio nazionale, considerando, pertanto, operai, impiegati, quadri e dirigenti ed altresì, gli apprendisti (giuridicamente si tratta, infatti, di contratti a tempo indeterminato).
Rammentiamo, altresì, che la percentuale degli operai a tempo parziale non può eccedere il 3% del totale dei lavoratori sopra menzionati.
Per maggior facilità di calcolo, si riporta, qui di seguito, una griglia contenente i lavoratori operai che possono essere assunti con contratto a tempo parziale in razione al totale (nazionale) di lavoratori sopra ricordati con contratto a tempo indeterminato

In concreto, ogni 34 lavoratori a tempo indeterminato si determina la possibilità di assumere un operaio a tempo parziale.
E’ possibile, in ogni caso, avere in servizio almeno 1 operaio a tempo parziale a condizione che non ecceda il limite del 30% del numero degli operai a tempo pieno (in pratica 1 operaio a part/time in 2 presenza di almeno 4 operai a tempo pieno). Il tutto sempre effettuando il conteggio sull’intero territorio nazionale.

Sottolineiamo ancora una volta che il conteggio per il rispetto delle percentuali, fermi restando i contratti di lavoro degli operai a tempo parziale presenti a tutto il 31/12/2010, deve essere fatto in occasione di rapporti di lavoro di operai a part/time attivati dal 01/01/2011.
In tal caso questi ultimi devono essere conteggiati – come sopra già evidenziato – con quelli già in servizio a part/time al 31/12/2010 rapportandoli al totale dei lavoratori (operai, impiegati, quadri e dirigenti) in servizio con contratto a tempo indeterminato (ai fini del controllo del non superamento
complessivo del 3%). Tale verifica, ripetiamo, verrà effettuata in ciascun mese dell’anno.
In caso di superamento dei predetti limiti percentuali, i rapporti attivati entro il 31/12/2010 saranno considerati comunque validi mentre, ripetiamo, per quelli attivati successivamente a tale data, qualora eccedano le percentuali contrattuali, la Cassa Edile chiederà all’impresa l’integrazione dei contributi e degli accantonamenti secondo quanto riportato nelle istruzioni della CNCE, allegate alla più volte richiamata circolare del 20 gennaio 2011, considerando le ore complessivamente lavorabili nel mese.
Per maggiore chiarezza, a fronte di quanto sopra evidenziato, analizziamo le seguenti situazioni esemplificative:
a) Impresa che occupa sull’intero territorio nazionale (tra operai, impiegati, quadri e dirigenti) 110 lavoratori a tempo indeterminato di cui 1 operaio part/time a Roma e 1 operaio part/time a Milano, entrambi assunti entro il 31 dicembre 2010. In virtù di quanto fissato nel CCNL e nelle istruzioni
diramate dalla CNCE (v.cit. circ. CEMA del 20/01/2011) l’impresa qualora avesse assunto un terzo operaio, con contratto di lavoro a tempo parziale, il 15 gennaio 2011 si troverebbe in una situazione di piena regolarità. Infatti i 3 operai part/time non eccedono il 3% del totale dei lavoratori in servizio
a tempo indeterminato. Qualora a febbraio 2011 l’azienda avesse assunto un quarto operaio part/time (in mancanza di situazioni esimenti comprovate) con orario di 20 ore settimanali, la stessa azienda avrebbe, di fatto, superato il 3% consentito dal CCNL.
In tal caso, per il quarto operaio, l’azienda dovrà procedere al versamento della integrazione degli accantonamenti e dei contributi fino al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

Nel caso di specie, avendo il mese di febbraio 2011 168 ore lavorabili ed avendo l’operaio part/time effettuato prestazioni lavorative per 84 ore l’azienda dovrà integrare accantonamenti e contributi per altre 84 ore.
b) Impresa che, complessivamente, sull’intero territorio nazionale, occupa 3 lavoratori al 31 dicembre 2010, di cui 2 operai a tempo pieno.
In tal caso l’assunzione di un terzo operaio, in questo caso part/time, effettuata a febbraio 2011 andrebbe oltre il limite del 30% degli operai full/time. La conseguenza sarebbe quella dell’integrazione degli accantonamenti e dei contributi.
Per essere regolare l’azienda, come evidenziato in precedenza, dovrebbe avere in servizio almeno 4 operai a tempo pieno.
c) Impresa che, complessivamente, sull’intero territorio nazionale, occupa alla data del 31 dicembre 2010 4 operai a tempo pieno.
In questo caso, nell’ipotesi in cui avesse assunto 1 operaio a tempo parziale nel mese di gennaio 2011 si troverebbe in una situazione di piena regolarità.
Peraltro, qualora avesse assunto un altro operaio part/time nel mese di febbraio 2011 si troverebbe in una situazione di irregolarità avendo superato, con gli operai part/time, la percentuale consentita del 30% in relazione agli operai a tempo pieno.
In questo caso, per il secondo operaio part/time, l’azienda (in mancanza di situazioni esimenti – ad es. operai di IV livello ovvero pensionati) dovrà procedere alla integrazione degli accantonamenti e dei contributi fino a raggiungere le ore lavorabili nel mese di febbraio preso ad esempio.
Per le esimenti si rinvia alle circolari citate in premessa del 23 agosto e del 3 settembre 2010 (operai IV livello, operai occupati in lavori di restauro ed archeologici, operai che usufruiscono del trattamento 3 pensionistico; trasformazioni del rapporto di lavoro degli operai da full/time a part/time per motivati, gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza al coniuge o ai parenti di 1° grado per malattia o per certificazione di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovata - anche se non espressamente riportato nelle istruzioni si ritiene che le stesse direttive valgano anche in caso di assunzione).
Le imprese, in caso di trasformazione di contratti di operai da full/time a part/time a partire dal 01/01/2011, per motivi di salute o assistenza ai familiari, che, unitamente a quelli già esistenti al 31/12/2010 e rapportati alle categorie dei lavoratori a tempo indeterminato dovessero superare le percentuali contrattuali, dovranno, su richiesta della Cassa Edile, fornire la documentazione sanitaria comprovante la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Per maggiore chiarezza, ripetiamo (v. cit. circ.) che nelle ipotesi in cui venga riscontrata per gli operai assunti a part/time dal 01/01/2011, l’inosservanza delle norme contrattuali, in caso di mancanza di esimenti comprovate documentalmente, la Cassa Edile chiederà all’impresa una integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, dal momento dell’assunzione, effettuata nel 2011, eccedente le percentuali contrattuali
in oggetto, integrazione calcolata sull’orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, per gli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale.
L’impresa, qualora dovessero trascorrere inutilmente i termini per l’integrazione (15 giorni) dalla richiesta dell’Ente, sarà segnalata alla BNI (Banca Nazionale delle Irregolarità), con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.
Si consiglia, in caso di superamento delle più volte richiamate percentuali e di mancanza di comprovate esimenti, di effettuare l’integrazione dei contributi e dell’accantonamento con la stessa denuncia (MUT) in corso di compilazione, ovviamente con il relativo versamento, in modo che, in caso di eventuale richiesta di DURC per “verifica autodichiarazione alla data del…..” e di “aggiudicazione alla data del ….” l’impresa risulti regolare ai fini del Durc chiesto, per le predette fattispecie, proprio per il mese per il quale si sta compilando la denuncia in questione.

 


Informiamo con l’occasione che il Ministero del Lavoro, con l’interpello 8/2011 del 3 marzo u.s. si è espresso affermando ufficialmente che la violazione del “tetto” massimo dei rapporti che possono essere costituiti con gli operai con la forma giuridica del contratto a tempo parziale comporta l’irregolarità dell’azienda e il conseguente mancato rilascio del DURC.
Nel predetto interpello il Ministero si sofferma anche sulla comunicazione dell’INPS (circ.6/2010) con cui l’Istituto di previdenza ha chiarito che la contribuzione virtuale di cui all’art.29,c.1, del D.L. 244/95 convertito dalla L.341/95, deve essere applicata anche al part/time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, contenuto nel CCNL industria del 18/6/2008. Più drasticamente l’Inps ha precisato che il limite del 3% riguarda le assunzioni di operai part/time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto. Analoghe argomentazioni sono contenute nella circolare Inail n.51/2010.
Nell’invitare, pertanto, le Aziende al pieno rispetto delle norme contrattuali che disciplinino l’occupazione di operai a tempo parziale, secondo le procedure più volte evidenziate per quanto riguarda la regolamentazione per le Casse Edili di cui alle delibere 433/2010, 436/2010 e 447/2011, al fine di evitare, in caso di richiesta, l’emissione di un DURC di non regolarità (soprattutto, ripetiamo, nei casi di “ verifica autodichiarazione alla data del …….” e di “aggiudicazione gara di appalti alla data del ……..”) ci riserviamo di inviare, tempestivamente, gli ulteriori chiarimenti ed istruzioni che verranno diramati ed impartiti dalla CNCE.

 

Per analizzare le problematiche scaturenti dalle disposizioni su part/time entrate in vigore dal 01/01/2011 lo scrivente Ente ha fissato il seminario tecnico per il giorno 20 aprile 2011. Lo schema per la compilazione della partecipazione è riportato, a tergo, nella pagina seguente.
Con l’occasione si inviano i migliori e più cordiali saluti.

 

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