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Il DURC

Il Documento Unico di regolarità Contributiva in Edilizia ed il ruolo della Cassa Edile

La gestione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - in edilizia rappresenta, per il sistema bilaterale delle Casse Edili, una funzione sociale ed amministrativa riconosciuta e normata dallo Stato, caratterizzata da forti connotazioni di carattere pubblicistico. Nel corso degli ultimi anni ha acquisito un’importanza sempre più crescente, che si è affiancata ai compiti istituzionali degli altri Enti pubblici competenti, in materia di attestazione della correttezza degli adempimenti delle imprese del settore. Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. L’istituto del DURC nacque, in via sperimentale, con il protocollo d’intesa sottoscritto il giorno 11 luglio 2002, aderendo ad una iniziativa del Prefetto di Roma, Dott. Emilio Del Mese.

L’accordo fu siglato da numerosi soggetti: il Prefetto, l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, l’INPS, l’INAIL, la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, l’ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, le altre Associazioni imprenditoriali del settore edile, sia industriale che dell’Artigianato, la Cassa Edile di Roma, la Edilcassa del Lazio, il CTP di Roma e Provincia e le OO.SS.LL. Provinciali di categoria Fillea/CGIL -Filca/CISL e Feneal/UIL.

L’accordo venne sottoscritto con l’obiettivo prioritario di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e/o irregolare e di lotta alla concorrenza sleale nelle
partecipazioni a gare di appalti pubblici, nonché di porre un argine all’elusione contributiva e porsi, inoltre, quale strumento ulteriore di salvaguardia della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo pluralistico che si intendeva perseguire era anche quello di realizzare, al contempo, un forte snellimento e velocizzazione delle pratiche e dei tempi necessari per ottenere il certificato attestante la regolarità contributiva ed assicurativa delle imprese edili operanti nel settore delle opere pubbliche.

La prima fase sperimentale fu applicata con riferimento agli appalti con l’Amministrazione del Comune di Roma ed, inoltre, a quelli con la Provincia di Roma – Assessorato alla Viabilità e Protezione Civile - per importi superiore a 150 mila euro. Successivamente furono sottoscritte convenzioni da INPS, INAIL e Casse Edili per regolamentare in maniera ancora più esaustiva la materia della certificazione unica di regolarità contributiva a livello nazionale.

In particolare INPS, INAIL, Associazioni Datoriali ed Organizzazioni sindacali nazionali dei Lavoratori, firmatarie della convenzione del 15/04/2004, venendo incontro alle richieste formulate dal Ministero del Lavoro, nel ritenere conclusa la fase sperimentale che aveva visto coinvolte diverse province, individuarono con gennaio 2006 la data di decorrenza per il rilascio del DURC su tutto il territorio nazionale, sotto la Presidenza del dott. Edoardo Bianchi che, fin dal mese di dicembre 2004 (inizio del Suo mandato presidenziale), aveva seguito lo sviluppo normativo dell’importante istituto e la rilevante attività della Cassa Edile di Roma e provincia nella gestione ed emissione dello stesso.

Il rilascio del DURC da parte del sistema delle Casse Edili segnò un momento di particolare importanza, in quanto si pose, sulla base della volontà più volte manifestata da parte di tutte le Componenti Sociali, come un decisivo strumento di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nel comparto edile.

Costituì, contestualmente, un forte esempio di coinvolgimento degli Enti bilaterali in quanto andò ad affiancarsi ai Soggetti istituzionalmente deputati al rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva.

 

Sotto il profilo legislativo è opportuno ricordare che per i lavori pubblici la disposizione sul DURC venne introdotta dall’articolo 2 della Legge 266 del 22 novembre 2002 di conversione del D. L. 25 settembre 2002, n° 210 che è stata, successivamente, estesa ai lavori privati edili dall’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, modificato dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs. 276/03 (c.d. “Legge Biagi Moroni”) e dall’articolo 20, comma 2, del D. Lgs 251 del 6 ottobre 2004 (oggi art. 90, comma 9, del T.U. sulla Sicurezza sul lavoro, approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Il decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007 ha, infine, introdotto la disciplina normativa integrativa e modificativa del DURC, in conformità a quanto dettato dalla Legge finanziaria per l’anno 2007 (Articolo 1, comma 1176, della Legge 296/2006). Sono stati così individuati esattamente i Soggetti obbligati a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva; i Soggetti tenuti al rilascio - dando, come detto, particolare rilievo alla Cassa Edile e, quindi, al sistema della bilateralità; il contenuto delle domande; i requisiti di regolarità contributiva; le procedure di emissione del DURC; le cause non ostative al rilascio del documento, e così via. La Cassa Edile, Ente di carattere privatistico, ha conseguentemente assunto sempre più una valenza ed una funzione pubblicistica per le imprese del settore edile.

L’Ente è fortemente impegnato con le proprie risorse tecniche, informatiche ed umane in un’attività che riveste, nel contesto sociale e produttivo, particolare rilievo.

Emette e firma, infatti, anche per le istruttorie validate da Inps ed Inail, il DURC per una serie di fattispecie particolarmente importanti quali: la verifica dell’autodichiarazione di regolarità resa dalle imprese all’atto della partecipazione alle gare di appalto; l’aggiudicazione e la stipula dei contratti; gli Stati di Avanzamento Lavoro - SAL; i lavori edili privati per concessioni edilizia e per le DIA; e così via.

L’impegno profuso è stato, come è di tutta evidenza, notevole così come notevole sono le responsabilità connesse alla emissione e firma del Documento.

Nello specifico territoriale della nostra provincia basti pensare al numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile di Roma nel corso di questi anni, con un aumento di forte crescita per ciascun periodo.

Sono stati emessi, infatti, 19.716 DURC nel 2006, 26.607 nell’anno 2007 (+35% ); 32.432 nel 2008 (+22%); 36.532 nel 2009 (+12,6%) e si viaggia ormai, per l’anno 2010, al momento della redazione di queste brevi note, su un numero che si aggira sui 40.000 DURC, con un incremento di oltre il 10% rispetto all’anno 2009 e di oltre il 100% rispetto all’anno 2006.

La percentuale dei Documenti emessi in ciascun anno ha riguardato, mediamente, per circa il 60% i lavori edili privati, per il 30% gli appalti pubblici e per la restante percentuale le altre fattispecie già indicate (attestazione SOA; SAL; Liquidazione finale di appalto di lavori pubblici; emissione di ordini di fatture; iscrizione Albo Fornitori; ecc).

 
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