Quando è richiesto il Durc
- per gli appalti/subappalti di lavori pubblici
- per la verifica dell’autodichiarazione dell’impresa rilasciata al momento della partecipazione alla gara
- per l’aggiudicazione dell’appalto, ove richiesta
- per la stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL)
- per il collaudo e per il pagamento del saldo finale
Anche l’adempimento previsto dal secondo comma dell’art. 9 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 (trasmissione con cadenza quadrimestrale, delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva) può essere assolto mediante presentazione del Durc alle scadenze previste.
- per i lavori privati
- prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia d’inizio attività (DIA)
- per le SOA
- prima dell' inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio
- per la fruizione di benefici normativi e contributivi e di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
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