Requisiti di regolarità per le Casse Edili
L’INPS, l’INAIL e le Casse Edili sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa (correntezza nei pagamenti e negli adempimenti) sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per quanto riguarda le Casse Edili, i requisiti per la regolarità sono i seguenti:
- la denuncia mensile deve essere presentata in via telematica (M.U.T.) entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa. Per ciascun operaio l’impresa deve dichiarare, pena la non regolarità, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali d’assenza) non inferiore a quello contrattuale
- il versamento degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento.
Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento, si fa riferimento a quella di accredito comunicata alla Cassa dall'Istituto bancario, considerando regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo contributivo
- la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell’impresa alla Cassa Edile con la denuncia mensile relativa al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa
- per i lavori privati l’impresa, all’atto della richiesta del Durc, deve impegnarsi formalmente a comunicare alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori l’avvio del cantiere
- rispetto del piano di rateizzazione concesso dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile.
La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza, nonché a livello nazionale attraverso la consultazione della "Banca dati nazionale delle imprese irregolari", per accertare che l’impresa stessa non risulti tra quelle segnalate come irregolari.
Solamente nei casi di pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale la verifica di regolarità viene effettuata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere e con riguardo al solo cantiere interessato.
L'impresa momentaneamente senza cantieri attivi e/o senza dipendenti o con solo dipendenti impiegati è considerata in regola ai fini del Durc se presenta alla Cassa Edile domanda di iscrizione con la specificazione del motivo del mancato invio delle denunce e con l'impegno a procedervi non appena iniziata un'attività con dipendenti operai.
La regolarità è rilevata alla data di effettuazione dell'istruttoria con riferimento a tutti gli adempimenti scaduti.
Solo nel caso di verifica di autodichiarazione resa in sede di partecipazione a gara d'appalto e di aggiudicazione, la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione o della aggiudicazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Si ricorda, tra l’altro, che l’impresa è regolare se ha non solo versato ma anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.
Il rispetto dei termini per tali adempimenti acquistano particolare importanza in caso di DURC chiesti dalle Stazioni Appaltanti per “Verifica autodichiarazione per Appalti di Lavori Pubblici alla data del ……” e per “Aggiudicazione Gara d’Appalto alla data del……..” in quanto le eventuali irregolarità, esistenti alla data richiesta dalle Stazioni Appaltanti, non sono sanabili.
Per quanto riguarda l’accertamento della data di effettivo versamento dei contributi e di quant’altro dovuto alla Cassa Edile si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’Istituto Bancario alla Cassa. |