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In vigore dal 1° ottobre 2000Art. 1COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONEIn conformità agli artt. 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini del 24 luglio 1959 e agli artt. 7 e 11 del Contratto Integrativo della Provincia di Roma del 30 settembre 1959, è costituita la "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia". La Cassa ha scopi assistenziali e previdenziali, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale anche occasionale. La Cassa ha iniziato la sua attività nel termine fissato dal secondo comma dell'art. 11 del su richiamato Contratto Integrativo della Provincia di Roma. Art. 2SEDE, FUNZIONE E DURATALa Cassa ha la sua sede in Roma e adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano le attività edilizie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e seguenti esclusivamente per i lavori eseguiti nel territorio della provincia di Roma. La durata della Cassa è indeterminata nel tempo. Art. 3RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTELa rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Roma. Art. 4FINALITÀ E COMPITILa Cassa Edile ha per fine l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore degli operai edili iscritti. Per il raggiungimento di tali scopi la Cassa Edile deve organizzarsi in maniera conforme alle sue prerogative, e pertanto deve provvedere:
La Cassa dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti. Art. 5ISCRITTISono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori dipendenti da imprese, iscritte alla Cassa medesima, che esercitano attività edilizia nella Provincia di Roma. Art. 6RAPPORTO D'ISCRIZIONEIl rapporto di iscrizione presso la Cassa inizia con la comunicazione del nominativo dell'operaio fatta, a tal fine, dal datore di lavoro, in concorso con il versamento da parte di quest'ultimo dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4. Tale rapporto cessa per i seguenti motivi:
Art. 7CONTRIBUTI E VERSAMENTILe contribuzioni ed i versamenti alla Cassa sono stabiliti dai contratti collettivi e dagli accordi nazionali e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Roma, aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie dei contratti di cui all'art. 2. Le modalità di versamento dei contributi, nonché di ogni altra somma, sono fissate dal Comitato di Gestione. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sui salari dei lavoratori. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette possono essere adottati dal Comitato di Gestione tutti quei provvedimenti per l'esazione anche coattiva dei contributi dovuti e non versati, oltre quelli previsti dalla legge, nel caso di mancato versamento della quota di contributo trattenuta ai lavoratori. Le somme accantonate presso la Cassa ed accreditate ai singoli iscritti per quanto loro spettante conservano integro il loro carattere di retribuzione; pertanto, esse non possono essere volontariamente cedute e non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge. Il datore di lavoro è liberato dall'obbligazione di corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni previste dalla vigente normativa collettiva (integrazione malattia e infortunio, anzianità professionale edile, ecc.) con l'integrale adempimento delle prescrizioni derivanti dal contratto di lavoro, dagli accordi locali integrativi nonché dal presente Statuto e dal Regolamento della Cassa. Art. 8ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLOSono organi della Cassa:
Art. 9COMITATO DI PRESIDENZAIl Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Uno fra i membri del Comitato di Gestione nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'A.N.C.E. assumerà funzioni di Presidente, su designazione dell'Associazione medesima. Uno fra i membri del Comitato di Gestione nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Spetta al Comitato di Presidenza:
Art. 10COMITATO DI GESTIONEIl Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione Territoriale della Provincia di Roma aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Roma aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti i contratti di cui all'art. 2. Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti. I membri del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però facoltà delle Associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio; in tal caso, i designati subentranti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Art. 11COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONEIl Comitato di Gestione provvede all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari secondo le norme dei regolamenti. In particolare, spetta al Comitato di Gestione di:
Art. 12CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI GESTIONEIl Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eventuale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Presiede le riunioni il Presidente della Cassa. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario. I Sindaci partecipano alle riunioni senza voto deliberativo. Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 13COMMISSIONIIl Comitato di Gestione potrà costituire delle Commissioni aventi particolari compiti inerenti alle attività svolte e da svolgere dalla Cassa. Art. 14CONSIGLIO GENERALEIl Consiglio Generale è costituito da:
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle firmatarie dei contratti di cui all'art. 2 alle condizioni e con le modalità stabilite dagli accordi stipulati tra le Associazioni di cui al medesimo articolo. Art. 15COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO GENERALESpetta al Consiglio Generale di:
Art. 16CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALEIl Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Cassa. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario. I Sindaci partecipano alle riunioni senza voto deliberativo. Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Art. 17GRATUITÀ DELLE CARICHETutte le cariche sono gratuite. Peraltro ai membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione. Art. 18COLLEGIO SINDACALEIl Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti i contratti di cui all'art. 2. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La mancata designazione di nuovi Sindaci alla scadenza s'intende rinnovo tacito dei Sindaci in carica. Art. 19ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALEI Sindaci, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, e sono obbligati a riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo della Cassa per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Ai componenti il Collegio Sindacale è corrisposto un compenso annuale il cui importo viene fissato e, se del caso, rinnovato di anno in anno dal Comitato di Gestione, possibilmente in sede di stesura del bilancio di previsione. Art. 20IL PRESIDENTEIl Presidente della Cassa viene eletto dal Comitato di Gestione tra i membri nominati dall'Associazione Territoriale dei Costruttori Edili aderente all'ANCE. Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Comitato di Gestione. Nel caso di assenza o di impedimenti, il Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Comitato di Gestione tutti o parte dei suoi poteri. Spetta al Presidente della Cassa di:
Il Presidente ha la firma sociale. Art. 21IL VICE PRESIDENTEIl Vice Presidente della Cassa viene eletto dal Comitato di Gestione tra i membri nominati dalle Associazioni dei lavoratori edili. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Comitato di Gestione. Spetta al Vice Presidente:
In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Comitato di Gestione tutti o parte dei suoi poteri. Art. 22STRUTTURA DELLA CASSADIRETTORE Il Direttore è preposto quale responsabile di tutti i settori, i servizi e gli uffici della Cassa Edile per la realizzazione operativa delle deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione e pertanto ha compiti di controllo della gestione della Cassa stessa. Il Direttore della Cassa viene designato dall'Associazione Costruttori Edili Romani (A.C.E.R.). Il Direttore deve possedere spiccate capacità tecnico professionali. La funzione di Direttore è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli di Amministrazione o Comitati di Gestione di Enti paritetici, previsti da accordi tra le parti firmatarie i contratti di cui all'art. 2. Il Direttore deve assicurare una presenza nell'Ente che garantisca il pieno svolgimento delle funzioni a cui è stato preposto. Il Direttore deve conseguire la realizzazione dei compiti di istituto e deve osservare e fare osservare il rispetto delle norme di legge, del Contratto Nazionale di lavoro e dei Contratti integrativi in generale ed in particolare per tutto quanto dagli stessi è regolamentato. Al Direttore sono demandate quelle facoltà che il Comitato, con apposite deliberazioni, individua e decide fissandone i limiti ed i modi, ed esso è capo del personale di ogni ordine e grado. FUNZIONARI DIRIGENTI Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori designano 3 dirigenti i quali devono possedere spiccate qualità tecnico professionali. A detti Funzionari sarà riconosciuta la normativa ed il trattamento economico dei dirigenti industriali. I Funzionari di cui sopra rispondono al Direttore e debbono assicurare una presenza nell'Ente che garantisca il pieno svolgimento delle funzioni a cui sono preposti con possibilità di avvicendamento nei settori di attività previsti dall'organizzazione dell'Ente. L'incarico dei Funzionari di cui sopra è incompatibile con la appartenenza ai consigli di Amministrazione ed ai Comitati di Gestione di Enti paritetici previsti da accordi tra le parti firmatarie i contratti di cui all'art. 2. Art. 23PATRIMONIO Il patrimonio della Cassa è costituito:
Art. 24ENTRATELe entrate della Cassa sono costituite:
Art. 25PRELEVAMENTI E SPESELe spese di impianto e di gestione saranno fronteggiate dalla Cassa con le entrate di cui all'art. 24, escluse quelle indicate alla lettera d) del medesimo articolo. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, previa apposizione del visto del Direttore della Cassa. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente devono in ogni caso farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori. Art. 26ESERCIZI FINANZIARI E BILANCIGli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa. Detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Pertanto, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale, i bilanci consuntivi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci per l'espletamento dei dovuti controlli. Entro trenta giorni dalla loro approvazione, i bilanci anzidetti devono essere inviati alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, perché esprimano le loro valutazioni a riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale. Ricevuto tale verbale dalle Organizzazioni sindacali in discorso il Presidente della Cassa ne darà lettura al Consiglio Generale in occasione della sua prima riunione. Quanto ai bilanci preventivi, essi devono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all'esame e valutazione del Consiglio Generale entro il 31 Dicembre di ogni anno. Anche i bilanci preventivi devono essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali interessate entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente i bilanci preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente. Art. 27LIQUIDAZIONELa messa in liquidazione della Cassa è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 10, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali stipulanti i contratti di cui all'art. 2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione della Cassa:
Verificandosi una delle ipotesi di cui innanzi, le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i compiti e, successivamente, ratificandone l'operato. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione della Cassa, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa di legge vigente. Art. 28MODIFICAZIONE DELLO STATUTOQualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Comitato di Gestione della Cassa sentito il parere delle Associazioni stipulanti, le quali sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 29NORME DI RINVIOPer quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore. Art. 30NORMA TRANSITORIALe modifiche statutarie entrano in vigore dal 15 Febbraio 1999. |