Regolamento Amministrativo

Regolamento amministrativo della Cassa Edile di Roma

In vigore dal 1° novembre 2005

Art. 1

Le Imprese aderenti sono tenute a versare alla Cassa Edile, in conformità alle disposizioni del CCNL, degli accordi nazionali di settore nonché del contratto integrativo provinciale, e secondo le misure ed i criteri ivi stabiliti, gli importi:

  • degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia;
  • dei contributi per il Centro Formazione Maestranze Edili (CEFME);
  • dei contributi per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT);
  • dei contributi per Anzianità Professionale Edile (APE);
  • delle quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
  • delle quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
  • del contributo complessivo per le previdenze sociali di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e al vigente contratto integrativo provinciale;
  • dei contributi e delle quote TFR destinati al Fondo Pensione Complementare;
  • delle multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni, applicate nei confronti dei lavoratori.

Art. 2

Le imprese aderenti debbono presentare per via telematica alla Cassa, entro il mese successivo a quello di riferimento, la denuncia mensile completa di tutti i dati richiesti, avvalendosi del software messo a disposizione dalla Cassa medesima. La denuncia presentata oltre il termine di cui sopra determina la posizione di irregolarità dell’impresa fino al giorno dell’invio della denuncia telematica.

Art. 3

Il versamento delle somme dovute ai sensi del precedente art. 1 deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i versamenti effettuati oltre il termine di cui sopra sono dovuti interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva. Il versamento effettuato oltre il termine di cui al 1° comma determina la posizione di irregolarità dell’impresa fino al giorno del versamento stesso. Il Comitato di Presidenza della Cassa, con successiva ratifica da parte del Comitato di Gestione, può concedere, in via eccezionale, la rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

  • l’impresa presti idonee garanzie deliberate dal Comitato di Gestione;
  • la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
  • sulle somme oggetto di rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello previsto al 2° comma del presente articolo;
  • Il beneficio della rateizzazione decade qualora:
    • non venga rispettato il piano di rateizzazione
    • non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.

Art. 4

Se l’impresa non esegue, in tutto o in parte, i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga di riferimento, le somme versate dopo tale scadenza non possono essere imputate a mensilità per le quali detto termine non è ancora scaduto se non per gli importi che eventualmente eccedano quelli comprensivi degli interessi di mora che risultino ancora dovuti per le pregresse mensilità di riferimento. Se le somme versate risultano insufficienti ad estinguere gli obblighi di versamento non osservati entro il predetto termine, il versamento eseguito deve essere imputato, per ogni singola mensilità di riferimento, prima agli interessi di mora ed infine agli accantonamenti ed ai contributi ancora dovuti. Se il ritardo nei versamenti riguarda più mensilità di riferimento, l’imputazione è fatta per singole mensilità iniziando dalla più remota.

Art. 5

Entro il mese successivo a quello di scadenza del termine stabilito agli artt. 2 e 3, la Cassa deve intimare alle imprese che non abbiano adempiuto, di provvedere senza ulteriore indugio ai predetti adempimenti, fissando i termini per l’adempimento stesso. Scaduto tale termine senza che il versamento delle somme dovute e/o dei relativi accessori sia stato ancora eseguito, la Cassa promuoverà nei confronti delle imprese morose ogni azione necessaria per il recupero del corrispondente credito.

Art. 6

I versamenti alla Cassa Edile devono essere eseguiti mediante accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati alla Cassa e da questa indicati alle imprese.

Art. 7

La Cassa Edile non è tenuta a corrispondere gli importi di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 1 se non entro i limiti delle somme che le imprese abbiano alla stessa già versato per i corrispondenti titoli. Le prestazioni assistenziali previste dal relativo regolamento devono essere, salvo diversa deliberazione del Comitato di Gestione, sospese per singole categorie di prestazioni o per i singoli beneficiari non appena sia stata constatata l’inadempienza dell’impresa.

Art. 8

Presso la Cassa Edile sono istituite l’anagrafe dei datori di lavoro e l’anagrafe dei lavoratori iscritti. Gli importi versati dalle imprese per ciascun periodo di paga, compresi quelli eventualmente spettanti alla Cassa Edile a titolo di interessi di mora, sono analiticamente rilevati, tenendo conto, se del caso, di quanto stabilito dall’art. 4, mediante elaborati meccanografici. Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia sono rilevati per ciascun lavoratore mediante estratti conto individuali ricavati dalla contabilità meccanografica.

Art. 9

L’iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l’invio degli elenchi nominativi dei dipendenti da parte dell’impresa. Ogni qualvolta ne adduca giustificato motivo, il lavoratore potrà richiedere alla Cassa la verifica della sua posizione.

Art. 10

La Cassa Edile controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle imprese aderenti a quelli effettivamente dovuti dalle stesse. Se risultano eseguiti versamenti in relazione ai quali non è stato osservato l’obbligo della presentazione della denuncia mensile di cui all’art. 2, la Cassa Edile provvede ad accantonare i relativi importi in apposito conto interno fino a quando l’impresa non abbia regolarizzato la propria posizione; agli effetti delle prestazioni dovute dalla Cassa Edile gli importi come sopra accantonati non si considerano dalla stessa introitati fino a quando la predetta regolarizzazione non sia intervenuta.

Art. 11

Gli importi dovuti dalla Cassa per ferie e gratifica natalizia sono corrisposti a ciascun lavoratore mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale indicato dal lavoratore avente diritto, o altro sistema individuato dal Comitato di Gestione. Gli importi che, per qualsiasi ragione, non vengano incassati dagli aventi diritto sono accreditati dalla Cassa in apposito conto interno e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.

Art. 12

Su domanda degli aventi diritto, e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, può farsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme di relativa pertinenza versate dalle imprese. Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, cambio di mestiere, decesso del lavoratore o pensionamento.