Fondo Prepensionamenti Operai, funzionamento e modalità delle richieste di prestazioni.

Si informano i lavoratori iscritti che è attivo il Fondo per i prepensionamenti in edilizia, istituito presso la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata, che abroga e assorbe quello per i lavori usuranti. La prestazione riconosciuta dal Fondo è di carattere sperimentale ed ha validità fino al 30 giugno 2022.

DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE: Le risorse del Fondo sono destinate soltanto ai lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi di cassa integrazione, che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato (sono i requisiti richiesti dalle usuali forme: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione anticipata precoci, pensione di anzianità per lavori usuranti, quota 100, se prorogata, Ape sociale, se prorogata), al netto della Naspi spettante, fino ad esaurimento dell’importo accantonato.

CONDIZIONI DEL LAVORATORE: Le prestazioni del Fondo sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Ad esse possono accedere gli operai edili che si trovano nelle seguenti condizioni: a). fine del contratto a tempo determinato; b). stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n.223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento; c). stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento; d). risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. n.92/2012.

BENEFICIO DELLA PRESTAZIONE: Nel caso sussistano i requisiti il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

  • 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
  • 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
  • 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico.

INTEGRAZIONE AL REDDITO: La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE: La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’INPS.

Restano fermi i requisiti di legge per l’accesso e l’autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cioè: almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE AD ACCOGLIERE LA RCHIESTA: La Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE AD EROGARE LA PRESTAZIONE: Per il Fondo Territoriale è la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell’ultimo biennio; per il Fondo Nazionale è la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda.

ITER DEI FONDI TERRITORIALI: Le somme accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse fino al 30 settembre 2018 (ex Fondo Lavori Usuranti) saranno destinate al Fondo Prepensionamenti Territoriale nella fase di avvio e, fino ad esaurimento delle risorse, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio. Il Fondo Territoriale inizierà, infatti, a erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 per le richieste ricevute dai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 14 dicembre 2020 per iniziare ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre ed erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.

PROCEDURA DEL FONDO TERRITORIALE: La Cassa Edile/Edilcassa ricevuta la domanda di prestazione (Modulo Richiesta Lavoratore), verificherà la regolarità dei requisiti di accesso alla pensione e controllerà la sussistenza dei requisiti nella Banca Dati Ape, sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse, anche per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la Cassa competente, ai fini di cui sopra, dovesse risultare diversa da quella presso cui il lavoratore ha inoltrato istanza, quest’ultima trasmetterà la domanda, protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all’erogazione e per conoscenza al lavoratore. Ai fini dell’individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda.

LIMITI ALLE EROGAZIONI: Le Casse Edili/Edilcasse non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel Fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un’unica impresa. Le domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.

RENDICONTAZIONE: Tutte le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021. Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario: a). aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento; b). aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali. Le Casse Edili/Edilcasse continueranno a erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo Nazionale.

ITER DEL FONDO NAZIONALE: Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà a trasferirlo nel Fondo dedicato. Il Fondo Prepensionamenti Nazionale, utilizzando le somme versate trimestralmente dalle Casse (a partire dal primo versamento che le Casse Edili/Edilcasse effettueranno entro il 31 dicembre 2020), inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che: a). hanno correttamente inviato la rendicontazione; b). hanno esaurito le risorse del Fondo Territoriale o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute; c). non hanno residui sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento.

FINESTRE: Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa ed accantonare le somme dovute ai lavoratori beneficiari presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute fino al giorno 15 del mese precedente. Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

PROCEDURA DEL FONDO NAZIONALE: Il lavoratore interessato dovrà presentare presso la Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, opportuna domanda corredata dai documenti richiesti: 1). Estratto conto contributivo (ECOCERT) o specifica certificazione al diritto di pensione INPS; 2). Stima ipotetica della Naspi spettante; 3). Ipotesi presunta di pensionamento. Questa Cassa Edile ricevente la domanda compilerà l’apposita scheda e la trasmetterà in via telematica alla CNCE.

MODALITÀ DELLE EROGAZIONI DEL FONDO NAZIONALE: La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo di richiesta. Più precisamente: a). La prestazione di integrazione al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza; b). la prestazione contributiva sarà versata al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’INPS. Per l’erogazione delle successive quote è obbligatorio consegnare alla Cassa Edile/Edilcassa il bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente. Ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa competente all’erogazione, il lavoratore dovrà presentare opportuna autocertificazione (Modulo Autocertificazione) attestante il mantenimento delle condizioni di mancanza d’impiego (disoccupazione).

SOSPENSIONE: È prevista la sospensione del beneficio per i lavoratori che dichiarino di lavorare nel periodo “integrato”.

DECADENZA: Il beneficio della prestazione cesserà in caso di decesso del lavoratore (non è trasmissibile agli eredi del beneficiario).

MODULISTICA: Per fare richiesta e servirsi della prestazione il lavoratore dovrà utilizzare obbligatoriamente i due moduli predisposti (Richiesta e Autocertificazione), compilati in tutte le loro parti, restituiti nello spazio sottostante e scaricabili anche dal Sito di questa Cassa Edile nell’Area Operai.

Circolare Fondo Prepensionamenti

Richiesta Lavoratore

Autocertificazione