Si comunica che, a decorrere dalla denuncia MUT del mese di gennaio 2026, a parziale modifica di quanto previsto dal vigente “Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale”, pubblicato su questo sito, ai fini del riconoscimento del rimborso della malattia, l’impresa dovrà trasmettere unitamente al MUT (e quindi entro il medesimo termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l’evento) i seguenti documenti:
- Copie della certificazione medica relativa al dipendente a copertura dell’intero periodo dichiarato, compresi eventuali certificati emessi da strutture ospedaliere (ricovero/dimissioni);
- Copie delle denunce dei lavoratori che, nei tre mesi precedenti l’evento, siano stati dichiarati presso altra Cassa Edile.
La restante parte del “Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale” rimane invariata.