Circolare – Accordo 07 dicembre 2022

OGGETTO: Parti Sociali Nazionali – Accordo su Congruità della manodopera in edilizia.

Si rende noto che il 7 dicembre 2022 le Parti Sociali Nazionali dell’edilizia, tra cui l’ANCE, hanno sottoscritto un Accordo in materia di congruità (All. 1) e hanno concordato di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Si ricorda che la materia della congruità è regolamentata dal DM n. 143/2021 e che l’art. 5 di tale decreto disciplina la fattispecie dell’assenza di congruità e i relativi effetti sul DOL (Durc on line).

Tale articolo prevede, inoltre, la possibilità da parte dell’impresa di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione idonea volta ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile, in base a quanto previsto nell’accordo collettivo delle medesime Parti Sociali Nazionali, sottoscritto il 10 settembre 2020 e recepito nel richiamato DM.

Fermo restando quanto sopra, l’accordo del 7 dicembre u.s. prevede, per i soli cantieri che si concluderanno entro il 28 febbraio 2023, il rilascio dell’attestazione di congruità da parte delle Casse Edili “anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili”.

Le Casse Edili potranno procedere, laddove ne ravvisino la necessità, ad una verifica in merito alla correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati nelle suddette autodichiarazioni.

In considerazione delle menzionate verifiche, si ritiene che l’autodichiarazione, a tutela dei soggetti deputati al controllo e ai fini del corretto operare del mercato con particolare riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori, debba assumere connotati precisi sia in termini formali che sostanziali.

Quanto al profilo formale, la stessa, in ossequio alle previsioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, deve contenere l’espresso richiamo alla responsabilità per eventuale mendacio del dichiarante accertato all’esito di eventuali controlli.

Quanto ai profili sostanziali, l’autodichiarazione non deve essere connotata da genericità e apoditticità ma deve riportare una indicazione puntuale delle metodologie di organizzazione del lavoro e delle tecnologie impiegate che possano aver consentito il rilevato scostamento rispetto alla percentuale di incidenza della manodopera.

Le Parti Sociali Nazionali hanno disciplinato con il medesimo accordo i seguenti ulteriori aspetti: In caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell’ Art. 5 del D. M. n. 143/2021 nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della comunicazione CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE Edilconnect dovrà attenersi per

  • tali soggetti all’ indicazione delle 173 ore massime di lavoro, commisurate (in via convenzionale) rispettivamente al 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al 5° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal CCNL dell’artigianato;
  • La documentazione (idonea fattura) volta ad attestare i costi non registrati presso le Casse Edili dovrà riportare specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera;
  • Viene confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.

L’accordo prevede, inoltre, una procedura di alert (All. 2) che entrerà in vigore il 1° marzo 2023 e che il sistema CNCE_Edilconnect veicolerà, per il tramite della Cassa Edile competente, all’impresa affidataria e al committente al fine di adempiere correttamente alla normativa sulla congruità e ai suoi adempimenti, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione.

Tale procedura, che interesserà tutti i cantieri ancora aperti alla data del 1° marzo 2023, è distinta per gli appalti pubblici e per quelli privati.

Si evidenzia che la specifica fase della procedura individuata al punto 4.2 della “Procedura Informativa Congruità” riguarderà unicamente i lavori per i quali la denuncia di nuovo lavoro (DNL) si presenterà a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.

Con riferimento a tale fase si precisa che qualora il cantiere non dovesse risultare congruo si invierà – il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (cfr. esempio indicato nella procedura)  – una specifica informativa, tramite PEC, al committente e all’impresa affidataria volta a segnalare che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione, con avviso per il committente di non procedere al pagamento del saldo finale.

Nell’informativa si specificherà che, qualora non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa per la regolarizzazione e per la richiesta dell’attestazione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC della Cassa Edile, si procederà da parte della stessa Cassa a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI.

Si segnala che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DOL per la stessa impresa affidataria.

Si rinvia per i dettagli e per tutte le comunicazioni previste dalla citata “Procedura Informativa Congruità” all’allegato dell’Accordo Nazionale del 7 dicembre 2022 (All. 2).

                                                                                                                                          Il Direttore

                                                                                                                              f.to Ing. Alfredo Simonetti