DURC e Crediti Imprese (Circolare del 03.02.2014)

Oggetto: DURC ex Art. 13 bis, comma 5, Legge 07/05/2012, n. 52 – Aziende che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di Pubbliche – Amministrazioni di importo almeno pari ai debiti con INPS, INAIL e Casse Edili – Prime istruzioni operative.

  Facciamo seguito alla nostra circolare del 19 novembre 2013 con cui abbiamo dato prime informazioni relativamente alla applicazione delle innovazioni, in materia di rilascio del DURC, introdotte dal D.M. del 13 marzo 2013.

  Ricordiamo, a tale riguardo, che il predetto decreto ministeriale ha disciplinato le modalità di attivazione dell’articolo 13 bis, comma 5, del DL 52/2012.

  Tale provvedimento legislativo prevede il rilascio del DURC regolare nel caso in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili, possa vantare comunque un credito certificato (certo, liquido ed esigibile) nei confronti di Pubbliche Amministrazioni di importi almeno pari al complessivo debito contributivo stesso.

  Nella citata nostra circolare del 19 novembre 2013 abbiamo evidenziato in 7 punti (ai quali specificatamente rinviamo) la procedura di gestione di tale tipologia di DURC da parte del sistema delle Casse Edili.

  Ricordiamo preliminarmente, altresì, che il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione ma non per il pagamento dei SAL, liquidazioni finali o delle prestazioni relative a servizi e forniture perché, in tali casi, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

  Tanto ricordato in premessa, informiamo quanti in indirizzo che, a seguito della comunicazione pervenuta dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Dicastero dell’Economia e delle Finanze, sono state diramate prime istruzioni operative in merito alle procedure relative alle richieste di DURC ai sensi di quanto riportato in oggetto (art. 13 bis, comma 5, DL 52/2012).

  La procedura ed i tempi, risultano, in concreto, abbastanza lunghi ed articolati.

  Nell’allegare alla presente le direttive tecnico-operative contenenti la “Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito”, sintetizziamo, qui di seguito, le varie fasi della procedura operativa di cui trattasi.

  L’impresa dovrà richiedere attraverso la piattaforma predisposta dal MEF una certificazione dei propri crediti da utilizzare ai fini del rilascio del Durc (“Gestione richiesta Durc”).

  Tramite la medesima piattaforma è possibile acquisire la “Guida al Rilascio del Durc in presenza di Certificazione del Credito” che, per opportuna conoscenza, si allega alla presente.

  Tale certificazione dovrà essere esibita alle pubbliche amministrazioni tenute all’acquisizione d’ufficio del Durc (che ne faranno avere copia agli Enti preposti al rilascio del documento) o dovrà essere consegnata direttamente alle Casse Edili e agli Istituti interessati.

  Le Casse Edili dovranno rilevare il Codice di verifica riportato nella citata certificazione e, collegandosi all’indirizzo:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/DURC/verifica.xhtml

potranno verificare l’effettivo importo del credito inserendo il menzionato Codice di verifica e il codice fiscale dell’impresa interessata.

  Verificato l’importo del credito, le Casse Edili dovranno coordinarsi con i responsabili delle sedi territoriali di INPS e INAIL per acquisire vicendevolmente l’importo dei debiti contributivi dell’impresa con ciascun Ente (per le Casse Edili il debito con l’intero sistema), confrontare la somma degli stessi con il credito risultante dalla consultazione della piattaforma e chiudere contemporaneamente le istruttorie relative ad ogni soggetto onde consentire un’emissione del Durc con un esito corrispondente alla verifica comune effettuata.