DURC e Crediti Imprese (Circolare del 19.11.2013)

Si trasmette, in allegato, la circolare 40/2013 diramata il 21 ottobre 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente direttive relative all’applicazione delle innovazioni in materia di rilascio del DURC introdotte dal DM del 13 marzo 2013.

  Il citato decreto ministeriale ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 che prevede il rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato (si deve trattare di crediti certi, liquidi ed esigibili), nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.

  Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010”.

  La circolare precisa, inoltre, che anche tale fattispecie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio (vedasi Circolare Cassa Edile del 25 settembre 2013).

  In relazione alle indicazioni contenute nella circolare in oggetto, il sistema delle Casse Edili dovrà gestire tale tipologia di DURC secondo la seguente procedura:

  1. verificare che il DURC debba essere rilasciato ai sensi del citato decreto-legge n° 52/2012 a seguito di un’esplicita richiesta dell’impresa interessata (a breve sarà possibile inserire tale motivazione all’interno della fase di richiesta del DURC);
  2. acquisire dall’impresa gli estremi della certificazione del credito ed il codice per l’accesso alla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o, nell’immediato, copia della certificazione ottenuta dall’impresa tramite la citata piattaforma;
  3. in attesa dell’avvio della procedura per l’accesso alla piattaforma che gli Istituti e la CNCE concorderanno con l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato, richiedere conferma via PEC da parte dell’Amministrazione certificatrice dell’esistenza e della validità della certificazione esibita dall’impresa;
  4. consultare la BNI per verificare l’esistenza di posizioni di irregolarità contributiva dell’impresa con altre Casse Edili e, in tal caso, richiedere alle stesse un’attestazione che specifichi l’importo del debito contributivo al momento dell’istruttoria del DURC;
  5. riportare sul DURC l’importo complessivo del debito dell’impresa nei confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale con la Cassa Edile emittente);
  6. verificare che la somma dei debiti contributivi dell’impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia superiore all’importo del credito certificato;
  7. emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel campo note:


” Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art.13 bis del DL 7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94. Importo debito con sistema Casse Edili al ______: euro_________. Certificazione n°________del _________rilasciata da _________________.

Importo dei crediti certificati: euro___________, data di pagamento _________________”.


  La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella certificazione del credito.

  In relazione alla complessità delle procedure descritte si resta in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni da parte della CNCE che verranno immediatamente comunicate alle imprese iscritte.