DURC, Part-Time e Congruità (Circolare 15 marzo 2011)

Oggetto: Part/time operai, Decorrenza 1°Gennaio 2011 – Rispetto delle percentuali contrattuali ai fini del DURC

Dal 1° gennaio 2011 è diventata operativa la delibera della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.) in base alla quale le Casse Edili considereranno elementi di irregolarità, ai fini del rilascio del DURC, il superamento, da parte dell’impresa, delle percentuali massime di utilizzo dei contratti a tempo parziale, stipulati con il personale operaio, considerando le assunzioni effettuate, con tale fattispecie contrattuale, a decorrere dalla predetta data del 01/01/2011.

Con riferimento a tale tematica la C.N.C.E., in data 19 gennaio 2011, ha diramato prime istruzioni operative della comunicazione 433/10 il cui testo si allega alla presente comunicazione (All.1).

Si ricorda, preliminarmente, a tale riguardo, che il contratto ANCE – OO.SS.LL. nazionali del 18/06/2008 ha stabilito, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato sull’intero territorio nazionale (operai, impiegati, quadri e dirigenti).

Si rammenta, altresì, che nel settore dell’industria edile resta ferma la possibilità di impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale a condizione che non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno occupati, sempre a livello nazionale, dall’impresa.

Tanto premesso nel riportare, come precisato, qui di seguito, in allegato, le specifiche istruzioni operative diramate dalla C.N.C.E. si reputa opportuno sottolineare che tutte le dichiarazioni indicate dalla Commissione Nazionale sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all’interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (Versione 2.0 del MUT), come posto in evidenza nella stessa comunicazione della C.N.C.E. al punto 4, ultimo periodo.