Indici Congruità (Circolare 14.12.2011)

Sempre a decorrere dallo stesso mese di gennaio 2012 il predetto Comitato ha stabilito che, in caso di necessità di modifiche alle denuncia inviata, le imprese devono trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.


Tutte le Casse Edili attiveranno un “contatore di congruità” che consenta la comparazione dei livelli percentuali minimi di costo della mano d’opera per le varie tipologie di lavori (come individuati dall’Avviso Comune del 23/10/2010 – vedasi prospetto riportato in calce) con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo utile ai fini dei versamenti in Cassa Edile, riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.


Le Casse Edili procederanno alla fase sperimentale di verifica della “congruità della mano d’opera” utilizzando il predetto “contatore” che non sarà peraltro, in quanto sperimentale, collegato al rilascio del DURC.


A partire dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 (denuncia da inviare entro il mese di agosto) qualora le imprese non dovessero compilare i campi relativi all’indicazione dei cantieri, come più sopra specificato, la denuncia sarà irricevibile, con segnalazione di irregolarità della stessa presso la B.N.I. (Banca Nazionale delle Irregolarità).

 

Successivamente, dal 1° ottobre 2012, i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della mano d’opera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dal citato avviso comune.


A decorrere dal 1° gennaio 2013 la congruità sarà considerata requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.


Con riserva di fornire tempestivamente le necessarie direttive operative che dovranno essere impartite dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.) si inviano, con l’occasione, i migliori e più cordiali saluti.

 

 

CATEGORIE

Percentuali di incidenza minima
della manodopera sul valore
dell’opera

1 OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – dighe 16,07%
9 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – gasdotti 13,66%
11 OG6 – oleodotti 13,66%
12

 OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%
13

 OG7 – opere marittime

12,16%
14

 OG8 – opere fluviali

13,31%
15

 OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%
16

 OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%
17

 OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale

16,47%