MODIFICA DELLA LEGGE N. 215/21 AL D. LGS. 81/08

Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.

Sono state introdotte numerose modifiche al D. Lgs. 81/08, tra cui quelle all’art. 51 sugli Organismi Paritetici.

Articolo 51 – Organismi Paritetici

Dopo il comma 1 è stato inserito il seguente: 

“1-bis.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente disposizione.”

Finalmente il legislatore ritiene necessario istituire un repertorio ove siano indicati gli organismi paritetici nonché i loro criteri identificativi. Sebbene il comma 1 già individui come requisito principale l’essere “comparativamente più rappresentativi a livello nazionale”, nel corso degli anni c’è stato un proliferare di soggetti che si spacciavano per Organismi Paritetici pur non possedevano tale fondamentale requisito. Il CEFMECTP da sempre risponde a tale criterio e rappresenta nel settore edile l’organismo con la maggiore rappresentatività essendo costituito dalle Parti Sociali del settore, l’ANCE Roma ACER, Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia, e le OO.SS. di categoria di Roma e Provincia Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil

Il comma 8-bis è stato sostituito dai seguenti:

 “8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:

    a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

    b)  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

  “8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro”

Il precedente comma 8-bis recitava” Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali”.

Ora si aggiungono alla comunicazione per l’INAIL, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche le imprese che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli stessi Organismi e quelle a cui sono state rilasciate le asseverazioni in merito all’adozione e alla efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30 del D. Lgs. 81/08. Ciò rappresenta un evidente riconoscimento della qualità dell’operato degli OO.PP che, come il CEFMECTP, hanno quale obiettivo la prevenzione sui luoghi di lavoro. È infatti ribadito e sottolineato con forza dal legislatore il principio che le imprese che aderiscono volontariamente al sistema degli Organismi Paritetici, e utilizzano i servizi da loro erogati (formazione, asseverazione MOG), sarà utilizzato per individuare i criteri di priorità nella programmazione delle verifiche degli organi di vigilanza e di premialità nella determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAL.Il legislatore dispone quindi di ridurre gli oneri assicurativi solo alle imprese che aderiscono agli OO.PP indicati nel repertorio (il CEFMECTP è uno di essi) e che nella programmazione dei sopralluoghi eseguiti dagli Organi di vigilanza si dia la priorità alle imprese che non aderiscono.