Con gli accordi siglati dalle Parti Sociali nazionali dell’edilizia l’8 ottobre 2025, si introducono novità in particolare riguardanti il welfare dei lavoratori, la contribuzione di settore e il contributo APE (Anzianità Professionale Edile).
Riduzione Contributo APE
Le Parti Sociali Nazionali hanno stabilito la riduzione delle aliquote regionali di versamento delle Cassa Edili al fondo FNAPE per una percentuale del 15% a decorrere dalla data del 1° ottobre 2025.
Per il nostro territorio regionale del Lazio, l’aliquota di versamento delle Casse al FNAPE è ridotta dal 2,86% al 2,43%.
Pertanto, in considerazione dell’accordo nazionale citato, le imprese iscritte in Cassa Edile di Roma e Provincia verseranno alla richiamata Cassa, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2025, il contributo APE nella misura del 2,43%, in luogo della precedente aliquota.
Inoltre, per effetto delle modifiche intervenute, l’importo del contributo minimo mensile APE, calcolato sul parametro di 160 ore, passa, a decorrere dalla denuncia di competenza del mese di ottobre 2025, dagli attuali € 46,00 a € 39,00.
Welfare, Denuncia Unica e contributi di settore
In merito alla Denuncia Unica Edile (DUE) prevista dal C.C.N.L. del 21 febbraio 2025, si è dato atto dell’implementazione, a livello nazionale, del sistema informatico relativo alla DUE e alla trasferta nazionale.
Rimane l’obbligo della denuncia per singolo cantiere, ma sono definite le condizioni specifiche che consentono l’indicazione di un “cantiere generico” nella denuncia.
In attesa della suddetta implementazione, l’entrata in vigore della DUE e della trasferta nazionale è procrastinata; restano quindi ferme le attuali disposizioni.
Infine, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, è stata stabilita la sospensione del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro destinato al Fondo Incentivo Occupazione, mantenendo inalterate le relative prestazioni.
A fronte delle variazioni concordate, le nuove aliquote contributive, a partire dal 1° ottobre 2025, saranno pertanto pari a:
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- 8,5244% + 0,70% (per le imprese con RLS aziendale)
- 8,5644% + 0,70% (per le imprese senza RLS aziendale)
- 12,3424% + 0,70% (per le imprese di somministrazione)
A partire dal 1° gennaio 2026, saranno pari a:
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- 8,5244% + 0,60% (per le imprese con RLS aziendale)
- 8,5644% + 0,60% (per le imprese senza RLS aziendale)
- 12,3424% + 0,60% (per le imprese di somministrazione)