Premesso che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 26 C.C.N.L. edilizia, il “Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale” stabilisce che il rimborso all’impresa dell’importo anticipato ai lavoratori spetta esclusivamente per gli operai non in prova e tenuto conto delle novità introdotte nel calcolo del periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato dalla Legge n. 203/2024 (il c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore a decorrere dal 12/01/2025, ai fini del riconoscimento del detto rimborso è onere dell’impresa allegare al MUT del mese in cui si è verificato l’evento copia del contratto di assunzione, debitamente sottoscritto per accettazione dal dipendente, dal quale si evinca l’assunzione a termine e il periodo di prova previsto.
Si precisa che detta copia del contratto di assunzione a termine deve essere inserita nello stesso pdf contenente il/i certificato/i di malattia e/o infortunio.