L’INPS, per dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021), che ha prorogato l’APE Sociale, posticipandone il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 08/01/2021, n.62, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale.
L’APE Sociale è un sussidio economico, a titolo sperimentale, introdotto dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, attuato dal DPCM 23 maggio 2017, n.88, che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio alcune categorie di lavoratori che meritano una particolare tutela da parte del legislatore.
Il sussidio di accompagnamento alla pensione, a carico dello Stato,viene erogato dall’INPS, senza alcun esborso da parte di chi ne fruisce, per il periodo che intercorre tra il sessantatreesimo anno di età e il raggiungimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 2011.
Possono accedere al trattamento dell’anticipo pensionistico anche gli operai edili (sono ammessi nel profilo di tutela D dei Lavori cd. Gravosi), che abbiano 63 anni di età ed almeno 36 anni di contributi e a condizione che dimostrino lo svolgimento dell’attività edile per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.
Al fine del conseguimento dell’APE sociale, gli operai edili interessati, per dimostrare di possedere il requisito richiesto degli anni di continuità contributiva, in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro (come disposto dal messaggio INPS n.2884/2017), possono farsi rilasciare un’idonea dichiarazione della Cassa Edile che certifica lo svolgimento dell’attività gravosa, in riscontro ai periodi di iscrizione, anche presso altra Cassa Edile /Edilcassa del sistema nazionale, sulla base delle ore denunciate ai fini APE (Anzianità Professionale Edile) alla Banca Dati Nazionale presso la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili).