Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale

Facciamo seguito alla nostra circolare del 9 marzo con cui abbiamo dato comunicazione dell’accordo di rinnovo del C.C.P.L. di Roma e provincia.

Tanto premesso mettiamo in evidenza,  con la presente, i prossimi adempimenti che le aziende, in conformità all’ accordo di rinnovo  contrattuale, dovranno effettuare con riferimento agli istituti di seguito indicati.

1.    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale – R.L.S.T.

Le Parti Sociali Territoriali, con l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale del 20 febbraio 2012, hanno ribadito quanto previsto in materia del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e dal CCNL 19 aprile 2010 ponendo in evidenza che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – R.L.S.T.   esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del Territorio di competenza in cui non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza aziendale – R.L.S.

Per la durata dell’incarico, derivante dall’esercizio delle Sue funzioni il  R.L.S.T. non può svolgere attività di proselitismo né promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale. Ai sensi dell’art. 48, comma 8,  del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e S.M.I. l’esercizio delle funzioni di R.L.S.T. è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Il ruolo di R.L.S.T. è, inoltre, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall’Ente bilaterale per la formazione e la Sicurezza.

Per l’esercizio delle attività poste a carico dei R.L.S.T. è posto a carico dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2012, un contributo fissato nella misura dello 0,03%.

Tale contributo è dovuto solo ed esclusivamente dalle aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale – R.L.S..

Al fine di poter individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo (in quanto presente, come detto, il R.L.S.) il contratto collettivo provinciale di lavoro stabilisce che, a decorrere sempre dalla data del 1° ottobre 2012 le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile da inoltrare allo scrivente Ente, dovranno indicare l’eventuale presenza nel proprio ambito del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale – R.L.S..

A tale riguardo, peraltro, nella denuncia MUT decorrente da agosto  2012 verrà preventivamente attivato, per ovvii motivi organizzativi ed in linea con gli adempimenti descritti in prosieguo,  un nuovo campo da compilare obbligatoriamente che ammetterà due soli valori: S (presso l’impresa è stato nominato/designato un R.L.S.) N (presso l’impresa non è stato nominato/designato il R.L.S. e, pertanto, l’Azienda si avvarrà del R.L.S.T.).    

In sede di prima applicazione, in caso di risposta S  verrà evidenziato un messaggio di avviso che informerà l’impresa di inviare il documento ufficiale di nomina del R.L.S. con le modalità di seguito indicate. In concreto,  entro il 30 settembre 2012,  le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il R.L.S.  aziendale dovranno,  in ottemperanza al CCPL di Roma e provincia, far pervenire alla Cassa Edile  copia della comunicazione trasmessa all’INAIL con il nominativo del R.L.S.  in conformità dell’articolo 18, comma 1, lettera aa)  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e S.M.I. (obbligo di comunicare all’INAIL annualmente i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

In termini operativi tale adempimento potrà essere  effettuato  collegandosi al portale SICE.WEB :   http://www.cassaedileweb.it/siceweb/ce_Roma che sarà in linea e utilizzabile a partire dalla denuncia del mese di agosto 2012, utilizzando gli stessi codici di accesso per il MUT.

In alternativa a tale sistema, copia del modello trasmesso all’INAIL potrà essere inviato alla CEMA di Roma a mezzo PEC all’indirizzo RLS.RM00@postepec.cassaedile.it sempre entro il 30 settembre 2012.

In caso di elezione o designazione del R.L.S. aziendale successiva al 30 settembre 2012 ovvero in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto già comunicato alla Cassa Edile entro la data del 30 settembre di cui al precedente capoverso l’impresa dovrà far pervenire, sempre allo scrivente Ente, con le modalità sopra indicate, copia della  comunicazione fatta all’INAIL, prevista dalla citata disposizione di legge, entro la fine del mese in cui si è verificato l’evento.

La Cassa Edile trasmetterà all’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e  provincia (vedi successivo punto 2) l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il R.L.S. aziendale con il relativo nominativo.

Sottolineiamo  ancora una volta la necessità che le aziende compilino, sotto la propria responsabilità,  il campo  che attesta la presenza o meno presso la Stessa del R.L.S..

In caso di risposta N verrà evidenziato un messaggio di avviso che informerà l’Azienda dell’obbligo di effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva  più sopra richiamata e, qui di seguito, nuovamente ricordata.

Infatti, in caso di mancata presenza del R.L.S. le aziende, ripetiamo,  sono tenute,  a decorrere dalle richiamate denunce di ottobre 2012, a versare il contributo specifico aggiuntivo dello 0,03% calcolato sugli stessi istituti retributivi  sui quali vengono calcolati e versate tutte le  altre contribuzioni dovute alla C.E.M.A. di Roma e Provincia.

Sottolineamo, per quanto ovvio, che laddove non sia presente il R.L.S. e l’azienda ometta di effettuare il versamento del contributo di finanziamento dello 0,03% sarà irregolare sotto il profilo contributivo con le eventuali possibili  conseguenze in caso di richiesta di DURC.

Data l’importanza della novità contrattuale si richiama  ancora una volta l’attenzione delle Aziende e dei Professionisti Consulenti del Lavoro anche sull’altro adempimento, da effettuare entro il 30 settembre 2012, consistente nella trasmissione alla Cassa Edile di Roma e provincia, secondo le istruzioni sopra fornite, della  copia della comunicazione trasmessa all’INAIL  relativa alla presenza e al nominativo del R.L.S. aziendale o, in caso di variazione del nominativo o di nomina/designazione successiva al 30 settembre 2012 del R.L.S. della trasmissione, entro la fine del mese in cui si è verificato l’evento, della copia della comunicazione spedita all’INAIL con il relativo nominativo dello stesso R.L.S.

2. Ente Unico bilaterale

Le Parti Sociali Territoriali hanno individuato un unico Ente bilaterale preposto alla formazione professionale e alla sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Ente, come precisato con la nostra citata circolare del 9 marzo 2012, sarà operativo dal 1° ottobre 2012 e in esso confluiranno il C.E.F.M.E. –  Centro Formazione Maestranze Edili di Roma e provincia e il C.T.P. – Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia.

Per il finanziamento del nuovo Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza verrà istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2012, un contributo a carico del datore di lavoro pari all’ 1,35% da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.D.R..

Conseguentemente cesseranno, al 30 settembre 2012, i contributi dovuti dal datore di lavoro per C.E.F.M.E  e C.T.P. attualmente fissati, rispettivamente, nella misura dello 0,85% e dello 0,65% (per un totale dell’1,50%). Questo comporterà, come è di tutta evidenza, una riduzione contributiva pari 0,15 punti percentuali.


Si trasmettono, in calce alla presente, le tabelle riepilogative delle aliquote contributive che saranno in vigore dal 1° ottobre 2012 p.v.


Si ricorda, infine, che è sempre disponibile sul sito della Cassa Edile di Roma www.cassaedilediroma.it il testo dell’accordo di rinnovo dei CCPL di Roma e provincia del 20 febbraio 2012, integrativo del CCNL del 19 aprile 2010, (contenente anche il protocollo sul R.L.S.T. ad integrazione dell’art. 87 del C.C.N.L.), il cui testo può sempre essere “scaricato” dalle imprese e dai Professionisti interessati.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano, con l’occasione, i migliori e più cordiali saluti.

Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende con RLS aziendale)
Titolo    A carico Impresa    A carico Operai    Totale
Contributo Cassa Edile     2,50%     0,50%     3,00%
Contributo FIGAS     0,70%    –     0,70%
Fondo APE     3,30%    –     3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza     1,35%    –     1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI     0,10%    –     0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti     0,10%    –     0,10%
Q.A.C.N.     0,2222%     0,2222%     0,4444%
Q.A.C.P.     0,95%     0,95%     1,90%
Totale     9,2222%     1,6722%     10,8944%
Contr. CIGO Apprendisti (**)     0.30%    –    –
(**)Il contributo deve essere versato dalle imprese che occupano apprendisti e calcolato sulle sole retribuzioni degli apprendisti stessi.

Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende senza RLS aziendale)
Titolo    A carico Impresa    A carico Operai    Totale
Contributo Cassa Edile     2,50%     0,50%     3,00%
Contributo FIGAS     0,70%    –     0,70%
Fondo APE     3,30%    –     3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza     1,35%    –     1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI     0,10%    –     0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti     0,10%    –     0,10%
Q.A.C.N.     0,2222%     0,2222%     0,4444%
Q.A.C.P.     0,95%     0,95%     1,90%
Contributo R.L.S.T.     0,03%    –     0,03%
Totale     9,2522%     1,6722%     10,9244%
Contr. CIGO Apprendisti (**)     0.30%    –    –
(**)Il contributo deve essere versato dalle imprese che occupano apprendisti e calcolato sulle sole retribuzioni degli apprendisti stessi.

Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende con RLS aziendale)

 

TitoloA carico ImpresaA carico OperaiTotale
Contributo Cassa Edile 2,50% 0,50% 3,00%
Contributo FIGAS 0,70% 0,70%
Fondo APE 3,30% 3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza 1,35% 1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI 0,10% 0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti 0,10% 0,10%
Q.A.C.N. 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Q.A.C.P. 0,95% 0,95% 1,90%
Totale
 9,2222% 1,6722% 10,8944%
Contr. CIGO Apprendisti (**) 0.30%

           Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende con RLS aziendale)
Titolo    A carico Impresa    A carico Operai    Totale
Contributo Cassa Edile     2,50%     0,50%     3,00%
Contributo FIGAS     0,70%    –     0,70%
Fondo APE     3,30%    –     3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza     1,35%    –     1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI     0,10%    –     0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti     0,10%    –     0,10%
Q.A.C.N.     0,2222%     0,2222%     0,4444%
Q.A.C.P.     0,95%     0,95%     1,90%
Totale     9,2222%     1,6722%     10,8944%
Contr. CIGO Apprendisti (**)     0.30%    –    –
(**)Il contributo deve essere versato dalle imprese che occupano apprendisti e calcolato sulle sole retribuzioni degli apprendisti stessi.

Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende senza RLS aziendale)
Titolo    A carico Impresa    A carico Operai    Totale
Contributo Cassa Edile     2,50%     0,50%     3,00%
Contributo FIGAS     0,70%    –     0,70%
Fondo APE     3,30%    –     3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza     1,35%    –     1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI     0,10%    –     0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti     0,10%    –     0,10%
Q.A.C.N.     0,2222%     0,2222%     0,4444%
Q.A.C.P.     0,95%     0,95%     1,90%
Contributo R.L.S.T.     0,03%    –     0,03%
Totale     9,2522%     1,6722%     10,9244%
Contr. CIGO Apprendisti (**)     0.30%    –    –
(**)Il contributo deve essere versato dalle imprese che occupano apprendisti e calcolato sulle sole retribuzioni degli apprendisti stessi.

Aliquote in vigore dal 1° ottobre 2012 (aziende senza RLS aziendale)

 

TitoloA carico ImpresaA carico OperaiTotale
Contributo Cassa Edile 2,50% 0,50% 3,00%
Contributo FIGAS 0,70% 0,70%
Fondo APE 3,30% 3,30%
Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza 1,35% 1,35%
Fondo Mutual. PREVEDI 0,10% 0,10%
Fondo Lavori Usuranti e Pesanti 0,10% 0,10%
Q.A.C.N. 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Q.A.C.P. 0,95% 0,95% 1,90%
Contributo R.L.S.T.0,03%0,03%
Totale
 9,2522% 1,6722% 10,9244%
Contr. CIGO Apprendisti (**) 0.30%

(**) Il contributo deve essere versato dalle imprese che occupano apprendisti e calcolato sulle sole retribuzioni degli apprendisti stessi.