Riduzione aliquote contributive

OggettoNovità contrattuali – Riduzione aliquote contributive da febbraio 2015 e da marzo 2015.

  Si ricorda, in conformità a quanto stabilito dall’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale del 20 febbraio 2012, integrativo del CCNL  per i dipendenti delle imprese edili ed affini, che:

A) a decorrere dal 1° febbraio 2015 il contributo per il finanziamento dell’Anzianità Professionale Edile – APE –  passa dal 3,30% al 3%, con una riduzione di 0,30 punti percentuale;

a decorrere sempre dal 1° febbraio 2015 cessa il contributo FIGAS (Fondo Integrazione Assistenze Sanitarie) a carico dal datore di lavoro, precedentemente fissato nella misura dello 0,20%;


  La complessiva riduzione contributiva, pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2015 ammonta a 0,50 punti percentuale.
    
  Le modifiche contributive sono riportate, altresì, nel sito della Cassa Edile nell’area “Imprese – versamenti, accantonamenti e contributi”.

 


 


  Si comunica, altresì, che in attuazione di quanto disposto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014 le Parti Sociali Territoriali hanno stabilito che:

B) a decorrere dal 1° marzo 2015, il contributo per il finanziamento della Cassa Edile di Roma e provincia è fissato nella misura del 2,50%, con una riduzione di 0,50 punti percentuale rispetto all’aliquota del 3% in vigore fino a febbraio 2015.

La predetta aliquota del 2,50% deve essere calcolata su  paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.D.R.

Resta ovviamente ferma la riduzione del contributo nella misura di 5/6 a carico dell’Azienda (pari al 2,08%) e di 1/6 a carico del Lavoratore (pari allo 0,42%).


  In considerazione di quanto sopra le denunce MUT, a partire dal corrente mese di marzo (denunce afferenti il mese di febbraio 2015), sono state messe in linea con le riduzioni contributive sopra descritte alla lettera A). 

  Le denunce afferenti il mese di marzo 2015 (da inoltrare entro il mese di aprile) verranno messe in linea con l’ulteriore riduzione descritta alla lettera B).