Il 1° ottobre 2021 saranno adottate le nuove regole per il rimborso delle indennità di malattia e infortunio alle imprese

Rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale                 Linee guida per le imprese (in vigore dal 1° ottobre 2021)

1. La Cassa Edile di Roma e Provincia provvederà a rimborsare, in rapporto ai due schemi di quantificazione indicati con le lettere “A” e “B”, direttamente con bonifico bancario, alle imprese edili in regola con gli adempimenti, le somme che le stesse hanno anticipato ai propri dipendenti ammalati, in aderenza ai riferimenti contrattuali che regolano il trattamento economico malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale (artt. 26 e 27 ed allegati D ed E del CCNL Edilizia Industria).

2. L’indennità suddetta spetta esclusivamente agli operai non in prova, previa indicazione dell’assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile (Mod. 03), fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine tassativo di 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l’evento.

3. Nell’ipotesi che l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo se in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni.

4. L’impresa, oltre a ciò, per avere diritto alla prestazione, deve inviare alla Cassa Edile, accluse alla trasmissione MUT, entro il termine del capoverso precedente, le copie delle buste paga consegnate ai lavoratori interessati e dei relativi bonifici (anche cumulativi), unitamente alla certificazione medica a copertura dell’intero periodo dichiarato.

Al fine di poter beneficiare della prestazione, l’impresa è tenuta a trasmettere negli allegati al MUT anche le copie relative alle denunce dei lavoratori che, nei tre mesi precedenti l’evento, siano stati dichiarati presso altra Cassa Edile.

5. Il rimborso della Cassa Edile è limitato al solo trattamento economico accessorio che l’impresa versa al lavoratore a integrazione della quota INPS (in caso di malattia) o INAIL (in caso di malattia o infortunio professionale) mentre gli oneri previdenziali e fiscali restano a carico dell’impresa.

6. Le somme corrisposte a titolo di trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale, saranno rimborsate per intero soltanto se nei tre mesi interi di calendario precedenti l’evento risultano denunciate in Cassa Edile, per l’operaio o apprendista interessato, almeno 450 ore.

A tale effetto, si computano le ore ordinarie lavorate e le festività per le quali risultino versati i contributi in Cassa Edile, le ore in ogni caso pagate, i permessi retribuiti (88 ore annue), i permessi sindacali, le ore per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo – per malattia o infortunio –, le  ore di sospensione o riduzione del lavoro con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, le ore di assenza giustificata e di astensione facoltativa dal lavoro (congedo matrimoniale e congedo parentale), con esclusione dell’aspettativa non retribuita. Mentre non vengono calcolate le ferie.

Laddove le ore computate nel trimestre risultino inferiori al minimo di 450, il rimborso effettuato dalla Cassa Edile sarà in misura ridotta proporzionalmente

In tal caso la differenza fra quanto anticipato all’operaio dall’impresa e quanto rimborsato dalla Cassa Edile resterà a carico dell’impresa stessa.

Per gli operai assunti nei tre mesi precedenti l’evento, il trattamento economico sarà rimborsato per intero, a prescindere dalla quantità di ore inferiori a 450.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato il numero delle ore rimborsate non può superare il numero delle ore ordinarie lavorate.

Il trattamento economico per i lavoratori part-time è proporzionalmente ridotto in riferimento all’orario effettuato.

7. L’indennizzo è assicurato fino alla sussistenza del rapporto di lavoro, così detto periodo di comporto, che, in caso di malattia, è di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, e che però viene esteso a 12 mesi nel caso in cui l’anzianità del lavoratore sia superiore a 3 anni e mezzo.

Nel caso di più malattie o ricadute, anche non continue, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per il periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi con un’anzianità fino a 3 anni e mezzo, che però viene esteso a 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi nel caso in cui l’anzianità del lavoratore sia superiore a 3 anni e mezzo.

8. Si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo, a meno che non ci siano certificazioni mediche ed eventuali altre attestazioni che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

La ricaduta della malattia deve avvenire entro 30 giorni dal termine dell’evento precedente, in caso di ricaduta l’impresa ha diritto (ai fini del calcolo dei coefficienti) a considerare tali periodi come un unico evento senza interruzioni.

9. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale (le ore concernenti dovranno essere inserite negli appositi campi della denuncia MUT) le percentuali per ferie e gratifica natalizia che l’impresa deve accantonare al lavoratore presso la Cassa Edile e da calcolare sulla retribuzione lorda sono le seguenti: a). in caso di malattia la percentuale da accantonare corrisponde all’intera misura netta del 14,20%, sia per le giornate di carenza che per le ore di malattia; b). in caso di infortunio o malattia professionale la percentuale da accantonare corrisponde all’intera misura netta del 14,20% per il giorno dell’infortunio (è da considerarsi a tutti gli effetti giorno lavorabile) e per le tre giornate di carenza; dal 4°al 90° giorno la percentuale da accantonare è del 5,70% e dal 91° giorno in poi del 3,60%.

10. Nella circostanza di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari fissati dal CCNL – nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

11. Qualora l’impresa fosse inadempiente ai propri obblighi contributivi e di versamento nei confronti della Cassa Edile e la morosità continuasse a persistere trascorsi dodici mesi dalla richiesta della prestazione senza aver provveduto a regolarizzare la propria posizione, perde il diritto al rimborso.

Schema “A” = Computo integrazione malattia

L’importo da integrare è costituito da quote giornaliere fisse e non è influenzato da quanto erogato dall’INPS.

È quindi calcolato su base convenzionale mediante l’applicazione di coefficienti, legati alla durata della malattia.

La quota giornaliera del trattamento di malattia si determina moltiplicando la retribuzione oraria – costituita, nel caso particolare, esclusivamente da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore – per un numero di ore corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale in vigore durante l’assenza nella provincia di Roma.

Il moltiplicatore, normalmente, è pari a 6,66 (se l’orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l’orario medio sarà pari a 6,66 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 6).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale o addetti a lavori discontinui il moltiplicatore risulterà pari ad 1/6 dell’orario settimanale convenuto.

La quota giornaliera così determinata andrà successivamente ridotta utilizzando i sottostanti coefficienti utili per la definizione del rimborso da parte della Cassa Edile:

  • per i primi tre giorni di malattia (giorni di carenza): se la malattia non supera i 6 giorni nulla è dovuto dall’impresa; se la malattia supera i 6 giorni si applica il coefficiente 0,500; se la malattia  supera i 12 giorni il coefficiente è di 1,000.

  • dal 4° al 20° giorno: si applica il coefficiente 0,330 per ciascuna delle giornate indennizzate dall’INPS;
  • dal 21° al 180° giorno: si applica il coefficiente 0,107 per ciascuna delle giornate indennizzate dall’INPS;
  • dal 181° al 270° giorno: si applica il coefficiente 0,500 e l’indennità va corrisposta per le sole giornate non indennizzate dall’INPS.

Il trattamento economico viene corrisposto al lavoratore avente diritto per 6 giorni alla settimana, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, secondo la formula di calcolo sotto riportata:

                                                              Paga oraria contrattuale x Ore della settimana (40)

                                            Quota giornaliera = —————————————- x Coefficiente

                                                                                          Giornate lavorabili (6)

N.B.: L’impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell’INPS realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare da parte della Cassa Edile una erogazione indebita, atteso che la prestazione, come previsto dal richiamato allegato E del CCNL, è dovuta per le giornate indennizzate dall’INPS”.

Schema “B” = Computo integrazione infortunio e malattia professionale

La quota giornaliera del trattamento economico per infortunio e malattia professionale si determina, sia per gli operai che per gli apprendisti, moltiplicando la retribuzione oraria – costituita, anche in questo caso, unicamente da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore – per un numero di ore corrispondenti ad 1/7 dell’orario settimanale in vigore durante l’assenza.

Il moltiplicatore, normalmente, è pari a 5,714 (se l’orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l’orario medio sarà pari a 5,71 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 7).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale il moltiplicatore risulterà pari ad 1/7 dell’orario settimanale convenuto.

L’importo giornaliero così determinato andrà poi ridotto utilizzando i coefficienti utili per la definizione del rimborso da parte della Cassa Edile, di seguito riportati:

  • dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale fino al 90° giorno di assenza: si applica il coefficiente 0,234 per ogni giornata indennizzata dall’INAIL;
  • dal 91°giorno e fino alla guarigione: si applica il coefficiente 0,045 per ogni giornata indennizzata dall’INAIL.

La ricaduta dell’infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del primo infortunio.

Il trattamento economico viene corrisposto al lavoratore avente diritto per tutti i giorni di infortunio e malattia professionale a partire dal 1° giorno di assenza successivo a quello di infortunio e malattia professionale, nelle diverse misure indicate al punto precedente, ivi comprese le domeniche e le festività infrasettimanali.

N.B.: Alle imprese, unitamente alla certificazione, è fatto altresì obbligo di trasmettere alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione INAIL.