RIMBORSO PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI OPERAI SOMMINISTRATI

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi metereologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.
a) Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all’apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
b) Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell’orario settimanale e per le quali sia stata approvata l’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall’impresa utilizzatrice edile.
c) La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell’avvenuta approvazione dell’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
d) A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l’avvenuta autorizzazione dell’INPS.
e) La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
f) Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
g) Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
h) La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
Indicazioni operative
Ai fini dell’erogazione del rimborso si precisa che:

  1. dovrà risultare l’iscrizione del lavoratore, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
  2. l’impresa dovrà aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore Cassa Integrazione Guadagni (CIG) del lavoratore;
  3. l’impresa dovrà essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile sia al momento dell’evento sia all’atto dell’inoltro e della liquidazione della domanda di prestazione;
  4. la domanda compilata e provvista degli allegati richiesti può essere inoltrata a Cassa Edile
    tramite posta elettronica all’indirizzo imprese.rm00@postepec.cassaedile.it
  5. la richiesta di rimborso Cassa Integrazione Guadagni per eventi metereologici per operai somministrati dovrà pervenire entro 30 giorni decorrenti dal rilascio, all’impresa utilizzatrice, dell’autorizzazione INPS alla CIGO ovvero, nel caso in cui nel cantiere interessato dall’evento siano stati utilizzati solo lavoratori somministrati, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte dell’agenzia per il lavoro, della denuncia MUT relativa al periodo in cui l’evento si è verificato.

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