SCONTI INAIL PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN
PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Perché investire in prevenzione, oltre a ciò che già è dovuto per legge? Ci vuole tempo, ci vogliono risorse economiche e umane, ci vuole una visione in prospettiva dei benefici, oltre alla convinzione che il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è tra esseri umani e non tra strumenti di uso reciproco.
Quindi, davvero conviene?
Sembrerebbe proprio di sì. Nel 2011 durante il “Convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro”, organizzato da Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e Issa (Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale), in collaborazione col ministero del Lavoro e della sicurezza sociale della Turchia, è emerso che l’affermazione “Per un euro investito oltre due guadagnati”, non è solo un semplice slogan “di civiltà”, ma una realtà “calcolabile e calcolata”.
I risultati degli investimenti finalizzati in prevenzione possono essere individuati, ad esempio, in riduzione dei rischi e degli eventi avversi, miglioramento dell’immagine aziendale, soddisfazione e compartecipazione motivata dei lavoratori. Tutto ciò comporta un evidente ritorno economico, basti pensare anche solamente all’incidenza sulla produttività correlata alle assenze per infortunio. Ma per le aziende che decidono di investire in prevenzione esiste anche la possibilità di un ritorno economico immediato, per esempio, attraverso l’accesso agli sconti Inail sul tasso di premio.

SCONTO INAIL PER PREVENZIONE: CHE COS’E’?
L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione del tasso per prevenzione” (OT 23), le aziende, operative da almeno un biennio, che mettono in atto interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
In base al DM 3 marzo 2015, la riduzione è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno riduzione
fino a 10             28%
da 11 a 50         18%
da 51 a 200       10%
oltre 200            5%

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
Possono presentare domanda le aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda,

  • sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
  • sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  • hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro fra quelli individuati dall’Inail e riportati in un modulo disponibile insieme alle istruzioni per la compilazione sul sito istituzionale www.inail.it nella sezione Assicurazione.

COME SI APPLICA LA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO?
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Ad esempio, per l’anno 2023 la richiesta di riduzione può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2021, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2022 ed è operante sul tasso di premio del 2023.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Nel modulo di domanda e nelle istruzioni per la sua compilazione, per ogni intervento, è riportata la documentazione che Inail ritiene probante per l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Ad ogni intervento presente nel modulo di domanda viene attribuito un punteggio. Per accedere allo sconto occorre aver realizzato interventi tali da raggiungere un punteggio pari a 100.

NEL MODULO OT 23 SONO PREVISTI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE?
Il modulo di domanda prevede, per l’accesso agli sconti, anche interventi di promozione della salute in azienda ai quali viene attribuito un punteggio diversificato.

C-4.1. L’azienda ha realizzato un’attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare (50 PUNTI)
L’intervento si ritiene realizzato se l’azienda ha effettuato un’attività di promozione della salute che comprenda sia interventi formativi teorici svolti in aula, sia attività pratiche, entrambe condotte da un medico chirurgo o da un fisioterapista. Inoltre l’intervento prevede la consegna di materiale informativo sulle procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori.

C-4.4. L’azienda ha attuato un’attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici che prevede l’offerta ai propri dipendenti di piani personalizzati di assistenza fisioterapica (50 PUNTI)
L’intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l’erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all’acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro e trattamenti fisioterapici specifici.

C5. 1 L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori (50 PUNTI)
L’intervento si intende realizzato se l’azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l’insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:
• uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita
• prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
• attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
• esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare
• esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, ecc.)

C5.2. L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol (40 PUNTI)
L’intervento si ritiene realizzato se l’azienda ha effettuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo