GRAVI PATOLOGIE – Indicazioni utili agli operai

Servizio reso per conto della CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili)

PREMESSA
In via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, è attiva la procedura per richiedere la prestazione messa a disposizione dalla CNCE per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale siglato dalle parti sociali l’8 ottobre 2025, che consiste nella corresponsione di un contributo straordinario per il sostegno del lavoratore in caso di gravi patologie, nel limite delle risorse destinate a tal fine.

NATURA DELLA PRESTAZIONE
Ai lavoratori richiedenti può essere riconosciuta una prestazione concernente un contributo economico, che, a sua volta, può essere completato con una seconda prestazione: a) prestazione riconosciuta: un indennizzo pari al massimale NASPI al netto della contribuzione INPS previsto ogni anno dal medesimo istituto, per un periodo massimo di sei mesi, b) prestazione suppletiva: un’ulteriore somma aggiuntiva a copertura del relativo eventuale riscatto contributivo che il lavoratore richiederà alla Cassa di iscrizione a seguito di autorizzazione e certificazione dell’importo rilasciate da parte dell’INPS.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE:
Per accedere al beneficio, al momento della domanda, l’operaio edile deve:

  1. essere attualmente in forza e regolarmente denunciato in Cassa Edile;
  2. aver superato o star per superare il periodo di conservazione del posto di lavoro, cd. periodo di comporto;
  3. aver ottenuto, previa richiesta al datore di lavoro entro i 30 giorni prima del termine del periodo di comporto, un periodo di aspettativa non retribuita;
  4. essere in una situazione di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti, certificata dal medico e/o dalla struttura sanitaria;
  5. avere il riconoscimento da parte dell’INPS di una invalidità permanente pari o superiore al 50%.

DOMANDA
Per la presentazione della domanda l’operaio deve consegnare alla Cassa Edile di iscrizione il modulo standard predisposto dalla CNCE (utilizzare il Modulo 1 pubblicato a fondo pagina) compilato in ogni sua parte, allegando i seguenti documenti:
• autorizzazione dell’impresa all’aspettativa non retribuita (utilizzare il Modulo 3 pubblicato a fondo pagina);
• documentazione medica che comprovi la gravità della patologia;
• attestazione di invalidità rilasciata dall’INPS.

È NECESSARIO altresì che nel richiamato modulo di domanda l’operaio dichiari (flaggando la relativa casella): 1) di aver superato o di superare il periodo di comporto; 2) che intende richiedere l’autorizzazione all’INPS al versamento della contribuzione volontaria relativo ai mesi di cui alla già menzionata prestazione.


In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta l’accettazione automatica e non dà diritto alla prestazione.


ACCESSO PRIMA PRESTAZIONE RICONOSCIUTA:
La Cassa Edile di iscrizione, appunto, ricevuta la domanda, dovrà verificare la completezza della documentazione allegata alla domanda, e ove risultasse definita positivamente, provvederà a caricare la domanda di finanziamento sulla piattaforma Web della CNCE.
Qualora la domanda rientrasse nell’utilizzabilità della somma stanziata, la CNCE procederà a finanziare la prestazione erogando alla Cassa Edile l’importo quantificato (pari al massimale NASPI per i mesi corrispondenti, fino a un massimo di sei). Di conseguenza, la Cassa Edile erogherà all’operaio l’indennità fissata esclusivamente se la prestazione verrà finanziata dalla CNCE.

ACCESSO SECONDA PRESTAZIONE SUPPLETIVA:
Ove l’operaio richiedente decidesse per il periodo di aspettativa non retribuita di richiedere all’INPS l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria, potrà richiedere alla Cassa Edile (come da indicazioni già al momento della domanda) la somma dell’importo corrispondente al bollettino del primo trimestre rilasciato dall’INPS.
La Cassa Edile di iscrizione, appunto, ricevuta la domanda, accertata la sussistenza dei requisiti, trasferirà la richiesta alla CNCE tramite piattaforma Web, per il finanziamento della relativa somma. Qualora la domanda rientrasse nell’utilizzabilità della somma stanziata, solo dopo aver richiesto e ricevuto il finanziamento da parte della CNCE, la Cassa Edile erogherà l’importo pari al riscatto contributivo versato dal lavoratore all’INPS, in aderenza alla distinta autorizzazione dell’INPS.
Salvo per la prima erogazione trimestrale, il cui importo sarà anticipato dalla Cassa Edile all’operaio richiedente, l’eventuale erogazione successiva alla prima verrà corrisposta dalla Cassa Edile soltanto dietro presentazione del precedente bollettino INPS saldato dall’operaio richiedente, pena la decadenza della prestazione. Allo stesso modo, il lavoratore, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento, dovrà comunque presentare alla Cassa Edile anche il secondo bollettino pagato.

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